Finalità Incentivo
Il credito d’imposta transizione 5.0 ha lo scopo di supportare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali funzionali alla trasformazione tecnologica, digitale e nella transizione green dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato Italiano
Soggetti Beneficiari
Accedono al credito d’imposta le imprese residenti nel territorio Italiano, senza limiti di forma giuridica, dimensioni, settore economico e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
La fruizione del credito spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Interventi e Spese ammissibili
Sono ammissibili i nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Beni materiali 4.0
Sono oggetto del credito d’imposta i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati ex allegato A legge 232/2016, inclusi i beni oggetto di “revamping” (macchinario obsoleto ammodernato tecnologicamente in logica 4.0), con nuovo serial number e nuova marcatura CEE, che risulti quindi nuovo di fabbrica, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Non sono agevolabili:
- Attività connesse ai combustibili fossili;
- Attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Beni immateriali o Software 4.0
Sono oggetto del credito d’imposta i beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati ex allegato B legge 232/2016, inclusi i beni fruiti dalle aziende mediante soluzioni di “cloud computing” per la quota loro imputabile.
Si aggiungono ai beni previsti :
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.
b) le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati.
Quote Incentivi e Modalità
Il credito d’imposta è corrisposto in percentuale alle spese d’acquisto di beni strumentali ammissibili.
Il sistema di agevolazione si compone di nove aliquote, premiando maggiormente le PMI.
- laddove l’investimento realizzi una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione pari ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono pari a:
- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
- se l’investimento comporta una riduzione superiore al 6%i consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati le aliquote saranno:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
- infine, qualora l’investimento generi una riduzione superiore al 10% i consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote saranno così incrementate:
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Aspetti Tecnici
Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la documentazione di cui al comma 11 del Dl (art.38) unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.Ulteriori Note
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
In merito all’ autoconsumo e autoproduzione, gli investimenti devono sempre rientrare in un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali.
il credito d’imposta potrà essere fruito in un’unica quota, invece che in tre.
Quanto, invece, ai moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’UE con efficienza pari ad almeno il 21,5%.